Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati
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Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.
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La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione
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Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
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Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle